08- Feb2019
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SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

La Legge di Bilancio 2019 introduce una specifica tipologia di definizione agevolata, applicabile ai contribuenti persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica per i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini IRPEF e IVA.

Soggetti interessati

E’ riservata ai debitori persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero:

  • qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore non è superiore ad € 20.000;
  • indipendentemente dall’ISEE, se nei confronti del contribuente è stata aperta la procedura di liquidazione per sovraindebitamento ex articolo 14-ter, Legge n. 3/2012.

Carichi rientranti nello stralcio e definizione degli stessi

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • attività di accertamento automatizzato (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n. 633/72) ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, ritenute;
  • omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I citati debiti possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. n. 600/73, versando:

  • le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
  • al 10%, se nei confronti del debitore risulta aperta una procedura di liquidazione per sovraindebitamento;
  • al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare del debitore non è superiore ad € 8.500;
  • al 20%, se l’ISEE del nucleo familiare del debitore è compreso tra € 8.500 e € 12.500;
  • al 35%, se l’ISEE del nucleo familiare del debitore è superiore ad € 12.500;
  • le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di:
  • aggio;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Prcedura di definizione

Ai fini della definizione, il contribuente deve presentare entro il 30 aprile 2019 all’Agente della riscossione il modello SA-ST.

Una volta presentata la domanda, il debitore dovrà attendere un’apposita comunicazione, che verrà inviata dall’Agente della riscossione entro il 31 ottobre 2019; nella quale saranno indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

Modalità di versamento

Il versamento delle somme dovuto ai fini dell’estinzione dei debiti può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
  • ratealmente, rispettando il seguente piano:
  • la prima rata, pari al 35% di quanto dovuto, deve essere versata entro il 30 novembre 2019;
  • la seconda rata, pari al 20% di quanto dovuto, deve essere versata entro il 31 marzo 2020;
  • la terza rata, pari al 15% di quanto dovuto, deve essere versata entro il 31 luglio 2020;
  • la quarta rata, pari al 15% di quanto dovuto, deve essere versata entro il 31 marzo 2021;
  • la quinta rata, pari al 15% di quanto dovuto, deve essere versata entro il 31 luglio 2021

RAPPORTI CON LA “ROTTAMAZIONE-BIS” E “LA ROTTAMAZIONE-TER”

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e “rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

CONTROLLI

Le certificazioni ISEE presentate ai fini della definizione agevolata, saranno sottoposte a controllo da parte dell’Agente della riscossione, in collaborazione con Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

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