LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (C.D. “ROTTAMAZIONE TER”)
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, D.L. n. 119/2018, è possibile beneficiare della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione per il periodo dal 2000 al 2017; in particolare, attraverso tale istituto vengono estinti i debiti tributari, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso.
A tal fine, dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019.
Esclusioni dalla definizione
La definizione in esame non può interessare le somme iscritte a ruolo riguardanti:
- recupero di aiuti di Stato.
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Perfezionamento della definizione agevolata
A seguito della presentazione dell’istanza l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato, entro il 30 giugno 2019:
- l’accoglimento della domanda (o l’eventuale diniego);
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’ammontare delle relative rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di 18 rate consecutive.
In caso di pagamento rateale:
- la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadono rispettivamente il 31 luglio 2019 ed il 30 novembre 2019;
- le restanti rate, di pari ammontare, scadono, a decorrere dal 2020: il 28 febbraio; il 31 maggio; il 31 luglio; il 30 novembre; di ciascun anno.
Modalità di versamento
Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:
- domiciliazione sul c/c bancario
- bollettino precompilato, allegato dall’Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 30 giugno 2019;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti della dichiarazione di adesione
Interrompe le azioni esecutive/cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme/carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa.
Quindi a seguito della presentazione della domanda di ammissione:
vengono sospesi:
- i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione
l’Agente della riscossione, relativamente ai carichi/somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può:
- avviare nuove procedure esecutive;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
- proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme oggetto di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).
Decadenza dalla definizione agevolata
Il contribuente decade in caso di:
- mancato versamento;
- versamento insufficiente;
- tardivo versamento; dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.
Riammissione a definizioni agevolate precedenti
I soggetti che:
- hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017
- hanno eseguito, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018
beneficiano del differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.
Il pagamento può essere effettuato anche in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019.