30- Dic2019
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MANCATA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE: QUALI CONSEGUENZE?

Lo scorso 16 dicembre è spirato il termine per la nomina dell’organo di controllo/revisore sia nelle società a responsabilità limitata sia nelle società cooperative, ai sensi del D. Lgs nr. 14/2019 che con l’art. 379 ha variato l’art. 2477 del codice civile .

E dunque ….“quali sono le conseguenze della mancata nomina?”

L’omissione può dipendere da:

  • mancata delibera da parte dell’assemblea
  • mancata convocazione dell’assemblea da parte dell’organo amministrativo.

 

Mancata delibera da parte dell’assemblea

In caso di regolare convocazione dell’assemblea nei termini previsti dalla legge ma in assenza di delibera da parte dell’assemblea il codice civile non prevede una specifica sanzione e dunque in questi casi è prassi far riferimento alla sanzione più generale di “causa scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea” (art. 2484 comma 1° punto 3 e comma 3° c.c.) . Infatti, in giurisprudenza più volte si è utilizzato il principio di carattere generale nel caso in cui non vi sia una specifica disciplina ed in ogni caso se l’assemblea non osserva specifiche disposizioni.

In tale ipotesi è ravvisabile un grave difetto del normale funzionamento dell’assemblea se non addirittura una inattività da parte della stessa.

Mancata convocazione dell’assemblea da parte dell’organo amministrativo.

Per questa seconda ipotesi, si ravvisa una responsabilità esclusiva da parte dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione oppure amministratore unico),con la possibile applicazione della sanzione ai sensi dell’art.2631 cc che così recita: “Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro…”.

I soci possono presentare denuncia al Tribunale (ex art. 2409 c.c.) il quale interviene nei modi e termini previsti dalla legge sostituendo gli amministratori e nominando un amministratore giudiziario con determina di poteri e di durata.

Unioncamere pare abbia rivolto ai conservatori del registro delle imprese un invito a non procedere immediatamente alla segnalazione al tribunale competente, come prevederebbe il nuovo comma 5 dell’articolo 2477 del Codice Civile ma di limitarsi a inviare alle società una comunicazione di sensibilizzazione rispetto al nuovo obbligo, circostanza molto temuta perché inibirebbe l’autonomia della scelta e imporrebbe professionisti e compensi non preventivamente pattuiti.

 

C’è da considerare anche un altro aspetto la cui importanza non è da sottovalutare.

Il primo comma dell’art. 2477 c.c. recita:

“L’atto costitutivo può’ prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.”

Orbene, se le società interessata intende nominare solo IL REVISORE va adeguato prima lo statuto e poi procedere alla nomina, altrimenti, inevitabilmente, scatta l’obbligo della nomina dell’organo di controllo nella misura di un solo membro (se lo statuto non dispone diversamente sul numero dei componenti il collegio sindacale).

Si precisa che il sindaco nominato deve avere anche funzioni di revisore, ove non si provveda diversamente.

Ad oggi, in assenza di proroghe, se pur in un contesto di possibile “tolleranza” l’obbligo di legge permane, e con esso quello di sottoporre al giudizio dell’organo di controllo o del revisore il progetto di bilancio dell’esercizio in chiusura.

 

Le imprese interessate ad approfondimenti possono manifestare il loro interesse inviando una mail a direzione@studiopietroforte.it.

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