OBBLIGO DI NOMINA REVISORI NELLE SRL entro il 15/12/2019
Con l’entrata in vigore del nuovo codice dalla crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019, il Legislatore, modificando l’art. 2477 C.c., ha ampliato le ipotesi in cui nelle srl sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. I nuovi limiti previsti dall’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 prevedono che l’organo di controllo sia obbligatorio se la società:
- è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale € 4.000.000
– ricavi delle vendite / prestazioni € 4.000.000
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio n.20 unità
La ratio della norma trae origine nella volontà del legislatore di “prevenire” le situazioni di crisi o insolvenza del debitore – sia esso consumatore, professionista ovvero imprenditore – che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica.
Per tale ragione ha introdotto l’obbligo – anche per le realtà economiche minori, che rappresentano il tessuto economico più diffuso nel nostro Paese – un organo di revisione in grado di monitorare periodicamente lo stato di solvenza dell’azienda e dunque supportarla ben prima che giunga allo stato di insolvenza che generalmente è irreversibile e dannosa per tutti gli operatori interessati.
Restano invece immutate le seguenti casistiche di nomina dell’organo di revisione per:
- Società per Azioni S.P.A
- Società in Accomandita per Azioni S.a.p.A
- Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di
diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi – escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci) - Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’art. 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
- Società tenute alla compilazione del bilancio consolidato
- Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)
Alla luce delle nuove disposizioni normative l’organo di revisione assume dunque un nuovo ruolo e diventa una nuova figura strategica di supporto alle imprese.
Le imprese interessate possono manifestare il loro interesse inviando una mail a direzione@studiopietroforte.it.