LA “NUOVA” RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA INTRODOTTA DAL C.D. “DECRETO AGOSTO”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Agosto”, recentemente convertito in Legge, è stata (ri)proposta una “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un’opportunità particolarmente appetibile per i seguenti motivi:
− è possibile rivalutare anche un singolo bene
− il costo dell’operazione risulta molto ridotto rispetto al passato. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione, è dovuta una imposta sostitutiva pari al 3% (nella precedente rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l’imposta sostitutiva era del 12%-10%)
− il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l’effetto è differito al 2024);
− è consentita una rivalutazione “gratuita” ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell’impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all’attuale situazione di crisi collegata all’emergenza COVID-19.
VANTAGGIO DELLA RIVALUTAZIONE CON EFFETTO FISCALE
Risiede nel riconoscimento del maggior valore attribuito agli immobili e conseguente possibilità di determinare maggiori ammortamenti fiscali e/o di azzerare / ridurre la plusvalenza in caso di cessione. Inoltre è molto utile in quanto consente di costituire una riserva da inserire nel patrimonio netto, regolarmente utilizzabile
SOGGETTI INTERESSATI
- soggetti IRES
- enti commerciali
- imprese individuali (anche in regime di contabilità semplificata)
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
- enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c”, TUIR, ossia enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata);
- soggetti non residenti (società ed enti / persone fisiche) con stabile organizzazione in Italia.
BENI RIVALUTABILI
- immobilizzazioni materiali (compresi beni in leasing riscattati al 31/12/2019)
- immobilizzazioni immateriali
- partecipazioni in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c.
iscritti in bilancio al 31/12/2019 e ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020.
BENI NON RIVALUTABILI
- immobili merce
- avviamento
- partecipazioni non di controllo/collegamento
- beni in leasing da riscattare nel 2020
Questa disposizione costituisce una vera e propria deroga alle ordinarie previsioni in cui il codice civile impone l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione.
Infatti il Principio contabile OIC n. 16 prevede che “le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta”, così come in questa disposizione normativa.
Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge”, pertanto i valori da iscrivere in bilancio necessitano di una certificazione rilasciata da un professionista abilitato.
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento invitiamo a manifestare il proprio interesse inviandoci una mail a: info@studiopietroforte.it
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