DECONTRIBUZIONE SUD Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate
Periodi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il governo ha previsto uno SGRAVIO CONTRIBUTIVO fino al 31 dicembre 2029, nelle seguenti misure differenziate:
– 30% dei complessivi contributi previdenziali (c/azienda) da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali (c/azienda) da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali (c/azienda) da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è autorizzata, per effetto dell’adozione della decisione di della Commissione europea, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Per quanto attiene al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029, è necessario attendere l’esito dell’ulteriore procedimento di autorizzazione (Inps, circolare 22 febbraio 2021, n. 33).
Rapporti di lavoro incentivati
Il beneficio della decontribuzione è disposto per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni:
– Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Misura e durata
L’esonero si applica nella misura del 30% della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile, fino al 31 dicembre 2021, per i rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (art. 1, co. 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296);
– il contributo, ove dovuto, al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterale, anche alternativi (artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), nonché ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano-Alto Adige (art. 40, D.Lgs. n. 148/2015), nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. n. 95269/2016);
– il contributo previsto, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, co. 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845).
REQUISITI DI ACCESSO
La misura c.d. Decontribuzione Sud è subordinata al possesso:
- DURC regolare
- Rispetto delle norme CCNL
- Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento invitiamo a manifestare il proprio interesse inviandoci una mail a: info@studiopietroforte.it
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